Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle agevolazioni, in forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”, con riguardo alle seguenti tematiche:
− tardiva acquisizione della perizia attestante le caratteristiche del bene e relativa interconnessione: l’Agenzia, nella recente Risposta 3.2.2022, n. 62, ribadendo quanto già chiarito nella Risoluzione 9.4.2018, n. 27/E, precisa che:
i) non è previsto alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti l’interconnessione;
ii) se la documentazione attestante l’interconnessione è acquisita in un periodo d’imposta successivo a quello dell’interconnessione, la fruizione dell’agevolazione è consentita dal periodo d’imposta di acquisizione.
Di fatto la perizia / attestato “tardivo” comporta lo slittamento del beneficio al periodo d’imposta di
acquisizione dello stesso.
− tardiva interconnessione del bene al sistema aziendale: l’Agenzia, nella recente Risposta 3.2.2022, n. 71, conferma quanto già precisato nella Risposta 8.6.2021, n. 394, ossia che anche per l’agevolazione riconosciuta nella forma di credito d’imposta restano validi i chiarimenti forniti con riguardo all’iper ammortamento nella citata Circolare n. 4/E e nella Risoluzione 9.4.2018, n. 27/E.
Pertanto, in caso di interconnessione tardiva rispetto al periodo di entrata in funzione del bene,
l’agevolazione è fruibile da tale periodo successivo.
− acquisto di un bene già nella disponibilità dell’acquirente per effetto di un contratto di comodato: con la risposta 3.2.2022, n. 63, l’Agenzia riconosce la sussistenza del requisito della novità anche con riferimento ad un bene che prima dell’acquisto (passaggio di proprietà) è già stato utilizzato dal medesimo acquirente in virtù di un contratto di comodato.