Con Ordinanza 1 aprile 2022, n. 10562, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’applicazione delle agevolazioni c.d. “prima casa”.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che qualora il contribuente non trasferisca la residenza entro un anno dall’acquisto dell’immobile, decade dalle agevolazioni c.d. “prima casa”. La perdita delle stesse si verifica anche nel caso in cui il mancato cambio di residenza dell’acquirente sia dovuto ad un ritardo della consegna dell’immobile imputabile al costruttore.
Infatti, nel caso di specie, l’inadempimento al contratto preliminare, stipulato tra le parti, non configura un’ipotesi di causa di forza maggiore per la conservazione dell’agevolazione fiscale, in quanto, tale tipologia contrattuale non produce effetti reali, bensì meramente obbligatori tra le parti.