Con Sentenza 1 luglio 2022, n. 20957, la Corte di Cassazione ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 1, nota II bis, comma 4, Tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986 (c.d. “agevolazioni prima casa“).
In particolare, la stessa Corte ha ribadito che:
- non si determina la decadenza dalla predetta agevolazione nel caso in cui, pur in presenza di una cessione dell’immobile prima del decorso del termine di 5 anni dalla data del suo acquisto agevolato, il contribuente provveda, entro un anno dalla vendita, ad acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
- per l’individuazione del predetto termine infrannuale, rileva l’atto d’acquisto avente data certa sulla base della sua registrazione, in quanto non risulta necessaria anche la trascrizione del medesimo atto nei registri immobiliari.
Sul punto, afferma la Cassazione, ciò che conta per conservare l’agevolazione è il raggiungimento dello scopo abitativo, il quale risulta idoneamente comprovato dall’acquisto di un altro immobile da adibire alla medesima finalità.