L’articolo 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha innalzato da 30.000 a 35.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime forfettario.
A seguito di tale previsione si riepilogano nel proseguo le condizioni di accesso al regime forfetario.
Il Regime Forfettario è applicabile alle persone fisiche:
– che rispettano i requisiti di accesso al regime (art. 1, comma 54, Legge 190/2014);
– che non ricadono in una fattispecie di esclusione (art. 1, comma 57, Legge 190/2014).
Tali condizioni vanno verificate negli anni successivi per la permanenza nel regime.
Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente:
- Hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000. Tale limite è in vigore dal 2022 (per verificare l’accesso al regime dal 2023);
- Hanno sostenuto spese di lavoro non superiori a € 20.000 (non ragguagliate ad anno).
Sono esclusi dall’applicazione del regime forfetario i soggetti:
a) che si avvalgono di regimi speciali IVA (agricoltura e attività connesse e pesca / vendita sali e tabacchi / editoria / intrattenimenti, giochi / agenzie di viaggi e turismo / agriturismo / vendite a domicilio / rivendita beni usati, oggetti d’arte e antiquariato)
b) non residenti, ad eccezione dei residenti in uno stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo con redditi in Italia > 75% del reddito complessivo;
c) che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL 331/1993;
d) che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell’impresa familiare, nonché “soci” di associazioni professionali;
che controllano direttamente o indirettamente una SRL (trasparente o non trasparente) che svolge un’attività riconducibile a quella del soggetto forfetario;
Per quest’ultima previsione si precisa che il possesso della partecipazione risulta causa ostativa al regime forfetario alla duplice condizione che:
– sussista il controllo della società: il controllo sussiste sia nel caso di partecipazione pari o superiore al 50%, sia nel caso in cui la partecipazione di controllo sia posseduta dal coniuge o da familiari che risultano parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado;
– l’attività economica svolta dalla società sia riconducibile a quella del soggetto forfetario.
d-bis) la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario sia esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei 2 anni precedenti (esclusa l’ipotesi di pratica professionale obbligatoria). La verifica della prevalenza va effettuata considerando quale parametro i ricavi o compensi e verificando che siano superiori al 50% di tutti i ricavi o compensi; conseguentemente la verifica va effettuata al termine del periodo d’imposta.
d-ter) che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000. Per verificare l’accesso al regime per il 2025 il limite di reddito 2024 è innalzato a € 35.000. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.