Nel D.D.L. di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, cd. “Milleproroghe”, approvato alla Camera lo scorso 22 febbraio, è stato inserito il bonus psicologo.
In particolare, l’art.1-quater, comma 3, del predetto D.D.L. prevede l’erogazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo per la copertura delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti.
Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe.