Contratto di appalto e contratto di compravendita con posa in opera – Criteri distintivi

Nel caso in cui un soggetto acquisti beni da un’impresa, che si impegna anche all’installazione degli stessi, può non essere agevole ricondurre l’accordo al tipo contrattuale della vendita o dell’appalto.
Tra i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza, si segnalano:
– il criterio della prevalenza o meno del lavoro sulla fornitura della materia, da considerarsi avuto riguardo alla “volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del negozio medesimo (vendita)” (Cass. 21693/2019);
il criterio dell’ordinaria produzione, per cui si avrebbe un contratto di vendita in caso di fornitura e posa in opera di beni fabbricati dal soggetto che li installa, salvo che le clausole contrattuali obblighino l’assuntore dei lavori a realizzare un “quid novi” rispetto alla normale serie produttiva (Cass. 872/2014).
Anche l’entità delle modifiche sul bene assume rilievo nel processo di qualificazione, per cui si avrebbe una vendita quando l’attività espletata consista nella mera fornitura di un bene senza significativi adattamenti, mentre il negozio è inquadrabile nell’appalto se l’operazione consiste nella personalizzazione dei beni secondo le esigenze del destinatario (Cass. 1726/2007).