Con Circolare 11 luglio 2022, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 e al contributo straordinario contro il caro bollette, previsti dal c.d. Decreto Sostegni-ter e c.d. Decreto Ucraina, al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
In particolare, la Circolare esamina i seguenti punti:
- requisiti soggettivi ed oggettivi per la fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica: l’articolo 3 del decreto Ucraina ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 15 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore).
Le imprese sopra descritte possono beneficiare del contributo in esame condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.
- calcolo del credito d’imposta: si conferma che il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l’aumento del 30% si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre.
- cedibilità del credito: si rileva, in proposito, che in data 30 giugno, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 253445/2022), sono state previste le “modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici”. In particolare, al punto 2.2 è stabilito che “l’utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito”.