Il co. 43-bis all’Art. 1 della L. 234/2021 prevede, per determinati lavori edili avviati successivamente al 27.5.2022, ulteriori obblighi per i soggetti che rilasciano il visto di conformità con riferimento alle detrazioni in campo immobiliare.
La norma richiede l’indicazione del contratto collettivo del settore edile, nazionale o territoriale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato dall’impresa affidataria dei lavori sia nell’atto di affidamento che nelle fatture emesse e la verifica di quanto sopra a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità.