Disponibile la comunicazione telematica delle prestazioni occasionali

Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.
In particolare, l’art. 13, DL n. 146/2021, modificando l’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti che operano in qualità di imprenditori hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori tramite l’invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.
Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l’obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

  • inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222, C.c vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
  • per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.

Sono escluse dall’ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
  • i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”);
  • le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Per i rapporti di lavoro avviati dal 12.1.2022 la comunicazione in esame va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL’INL

Recentemente, con il Comunicato 24.3.2022, il Ministero Lavoro ha reso nota la disponibilità dal 28.3.2022 sul proprio sito Internet del nuovo applicativo, accessibile tramite SPID / CIE, utilizzabile per la comunicazione telematica dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in esame.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Come specificato dall’INL nella comunicazione devono essere indicate le seguenti informazioni: dati del committente e del prestatore;

  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l’opera / servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Per accedere all’applicazione “Lavoro autonomo occasionale” è necessario collegarsi al portale “Servizi Lavoro” al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it ed effettuare l’accesso tramite SPID / CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Dopo aver cliccato sull’icona “Lavoro autonomo occasionale” va selezionato il profilo con cui si desidera operare dal menu dedicato “Scegli per chi intendi operare”.