Con Circolare 4 novembre 2022, n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla nuova disciplina fiscale per il welfare aziendale ex art. 12, D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti bis).
In particolare, il documento di prassi ha fornito precisazioni in merito a:
- l’ambito soggettivo di applicazione: tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51, TUIR. Inoltre, i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
- l’ambito oggettivo di applicazione: sono incluse tra i fringe benefit le somme erogate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la disciplina fiscale e tetto massimo di esenzione dall’imposta: i fringe benefit sono esenti dall’imposta sui redditi qualora il loro valore non superi i 600 euro;
- l’ambito temporale di applicazione della norma: la disposizione è valida per il periodo di imposta 2022, ma vale il principio di cassa allargato (si considerano anche le somme percepite fino al 12 gennaio periodo di imposta successivo).
- i rapporti con il bonus carburante ex art. 2, D.L. n. 21/2022: le agevolazioni si considerano fiscalmente autonome e distinte.