Il regime speciale per i lavoratori impatriati e l’attività svolta in “remote working”

Con Risposta 8 aprile 2022, n. 186, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati (ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015).
In particolare, l’Agenzia ha precisato che è possibile beneficiare dell’agevolazione in esame per i redditi di lavoro prodotti in Italia mediante attività lavorativa svolta in “remote working”:

  • a decorrere dal periodo d’imposta nel quale il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia;
  • e per i 4 periodi d’imposta successivi.

Nel caso di specie, l’agevolazione in esame trova quindi applicazione anche per il lavoratore che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia per proseguire da remoto l’attività lavorativa resa al proprio datore di lavoro estero sulla base di un contratto di lavoro dipendente preesistente.
In tale ipotesi, non assume rilevanza la circostanza che durante gli ultimi due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia l’attività lavorativa:

  • sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale;
  • e che, mediante tale modalità, venga esercitato un “ruolo apicale”.