Incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato, micro e consolidato

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. a) del DLgs. 125/2024 all’art. 2435-bis co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero le società non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000,00 euro (in precedenza il limite era 4.400.000,00 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000,00 di euro (in precedenza il limite era 8.800.000,00 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato).

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-bis co. 8 c.c., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. b) del DLgs. 125/2024 all’art. 2435-ter co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000,00 euro (in precedenza il limite era 175.000,00 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000,00 euro (in precedenza il limite era 350.000,00 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (invariato).

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-ter co. 4 c.c., le società che si avvalgono delle semplificazioni ivi previste devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.

Ai fini di un più rapido confronto, si riportano i nuovi limiti nella seguente tabella.

Limiti dimensionaliMicro impreseBilancio abbreviatoBilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale≤ 220.000 euro≤ 5,5 milioni di euro> 5,5 milioni di euro
Ricavi delle vendite
e delle prestazioni
≤ 440.000 euro≤ 11 milioni di euro> 11 milioni di euro
Dipendenti occupati
in media durante l’esercizio
≤ 5 unità≤ 50 unità> 50 unità

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 2 lett. a) n. 1 del DLgs. 125/2024 all’art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91, non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000,00 di euro (in precedenza il limite era 20.000.000,00 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000,00 di euro (in precedenza il limite era 40.000.000,00 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250 unità.

Non è stato, invece, modificato l’art. 27 co. 1-bis del DLgs. 127/91, ai sensi del quale la verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento), maggiorando del 20% i limiti numerici relativi agli attivi degli Stati patrimoniali e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Tuttavia, per effetto del rinvio operato da tale ultima disposizione ai limiti indicati nel precedente comma 1, in caso di verifica effettuata su base aggregata:

  • il limite relativo agli attivi degli Stati patrimoniali è portato a 30.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 24.000.000,00 di euro);
  • il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni è portato a 60.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 48.000.000,00 di euro).

Non applicabilità dell’esonero Il suddetto esonero non si applica se l’impresa controllante o una delle im­prese controllate è un ente di interesse pubblico ovvero un ente sottoposto a re­gime intermedio (ai sensi degli artt. 16 e 19-ter del DLgs. 39/2010).

L’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata disposto dal DLgs. 125/2024 non incide sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, in quanto l’art. 2477 co. 2 lett. c) c.c., nella formulazione attualmente vigente, non contiene più il rinvio ai limiti indicati dall’art. 2435-bis co. 1 c.c., ma stabilisce che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria, tra l’altro, se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4.000.000,00 di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000,00 di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.