Indennità di 200 € per commercianti, artigiani e professionisti

Tra le misure introdotte dal c.d. “Decreto Aiuti” è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200, a favore dei seguenti soggetti:
− commercianti / artigiani iscritti all’IVS;
− professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
− professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;
che soddisfano le seguenti condizioni:
– non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

In merito al requisito riguardante l’iscrizione all’INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, per poter fruire dell’indennità in esame è necessario che i predetti soggetti al 18.5.2022 devono:
O risultare iscritti alla propria gestione previdenziale;
O essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata;
O aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020.
Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie
di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022.

Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità
una tantum sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.
È demandata ai singoli Enti previdenziali (INPS, Inarcassa, CDC, ecc.) la definizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda.
Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:
O la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
O di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.
Il soggetto interessato deve inoltre:
O allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
O indicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio.

L’INPS / Ente previdenziale, verificata la regolarità della domanda presentata, provvede ad erogare l’indennità sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive. In particolare:
O l’indennità è erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte (trattasi quindi di un click-day);
O è previsto il monitoraggio, con cadenza settimanale, da parte del Ministero del Lavoro delle domande presentate e di quelle ammesse a pagamento.