Si ricorda che dal 1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”. In luogo della comunicazione trimestrale è previsto l’invio puntuale tramite SdI delle singole operazioni effettuate / ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica.
Come specificato recentemente dall’Agenzia delle Entrate l’invio dei dati in esame:
− riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori finali;
− interessa qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri, a prescindere dal fatto che la stessa sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia (deve essere comunque considerato l’esonero per le operazioni non rilevanti in Italia di importo non superiore a € 5.000);
− è esteso ai soggetti passivi (forfetari / minimi / enti non commerciali) tenuti, a decorrere dall’1.7.2022, all’emissione della fattura in formato elettronico.
Il termine di invio dei dati delle operazioni non è unico, fisso, ma “mobile” legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o al momento di effettuazione delle operazioni passive, ovvero:
1) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
2) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in caso di fattura differita.
Con Circolare 13 luglio 2022, n. 26 (allegata alla presente news), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e in vigore dal 1.7.2022.
In particolare, la Circolare esamina i seguenti punti:
- ambito di applicazione dell’esterometro;
- regole di compilazione dei file XML per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;
- conservazione.