Nuovi dati nelle comunicazioni delle locazioni brevi

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve (locazioni non superiori a 30 giorni di immobili ad uso abitativo). Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata. In sintesi, gli intermediari devono:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite
  • trattenere una somma, pari al 21% del canone, se intervengono anche nel pagamento o incassano i corrispettivi.

La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17.03.2022, ha previsto che nelle comunicazioni relative ai contratti di locazione breve, sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici, deve essere indicato anche:

  • l’anno della locazione;
  • i dati catastali dell’appartamento affittato.

I nuovi dati consentono di individuare con maggiore precisione la durata del contratto e di identificare l’unità immobiliare in base al catasto edilizio urbano e i relativi intestatari.