Con Risposta 30 marzo 2022, n. 163, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti relativamente al regime transitorio e alla presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili (ex art. 1, comma 1006, Legge n. 205/2017).
Preliminarmente l’Agenzia evidenzia come la Legge di Bilancio 2018 abbia modificato, a partire del 1° gennaio 2018, il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi, di natura finanziaria, derivanti da partecipazioni qualificate percepiti dalle persone fisiche, prevedendo una tassazione pari al 26%, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta o dell’imposta sostitutiva.
A seguito di tale premessa, quindi, l’Agenzia ritiene che la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, è applicabile:
- qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili;
- anche nei casi in cui l’applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi, in quanto sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Tale chiarimento si fonda sull’assenza di espliciti riferimenti, tanto normativi quanto ministeriali, in merito all’applicabilità della disciplina in esame alle sole partecipazioni qualificate.