Con il D.Lgs. n. 83/2021 sono state recepite le disposizioni comunicative relative alle prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni effettuate all’interno dell’UE.
In particolare, in base al nuovo art. 38-bis, DL n. 331/93 costituiscono vendite a distanza intraUE, le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione / trasporto a:
- persone fisiche non soggetti passivi;
- soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
- acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).
Le nuove regole prevedono l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite “entro soglia” (€ 10.000). Per le vendite “oltre soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni.
Per l’assolvimento dell’imposta, in alternativa all’identificazione nei singoli Stati di destinazione dei beni, gli operatori possono utilizzare il nuovo regime speciale c.d. “OSS”.
A seguito della modifica dell’art. 37, comma 2, DL n. 41/95, ad opera del citato D.Lgs. n. 83/2021 alle cessioni soggette al regime dei beni usati non sono applicabili le nuove norme sulle vendite a distanza di beni intraUE.