Responsabilità solidale solo per dolo o colpa grave nelle cessioni del credito/sconto in fattura da detrazioni edilizie

Con il c.d. “Decreto Aiuti” e successivamente con il c.d. “Decreto Aiuti-bis”, in tema di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito derivante dalle detrazioni spettanti a seguito di interventi edilizi, è stata ripristinata la responsabilità solidale del fornitore/cessionario al ricorrere di dolo e colpa grave e non nella generalità dei casi.
Tale limitazione della responsabilità opera soltanto nei casi in cui per i crediti derivanti dallo sconto in fattura / cessione del credito siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni
normativamente previste
(artt. 119 e 121, DL n. 34/2020).

Per individuare la nozione di dolo e colpa grave l’Agenzia rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. n. 472/97 e ai chiarimenti già forniti dal Ministero delle Finanze con la Circolare 10.7.98, n. 180/E, dai quali si
ricavano le seguenti “definizioni”:
Condotta dolosa (art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 472/97): si realizza quando la violazione è attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile / imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività
amministrativa di accertamento.
Ciò che rileva è la volontà dell’autore della violazione consapevolmente diretta all’evasione, cosicché non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente tale obiettivo.
Colpa grave (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/97): sussiste quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata, con la conseguenza che risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
Si tratta pertanto di comportamenti caratterizzati da violazioni palesi sia sul piano dei fatti, sia sul piano dell’interpretazione giuridica, tali da comportare l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari.