Riduzione del capitale per perdite: possibile proroga della disposizione

L’art. 6, comma 1, D.L. n. 23/2020, dispone che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le disposizioni del Codice civile relative:

  • alla riduzione del capitale per perdite e alla riduzione del capitale sotto il minimo legale;
  • allo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite sterilizzate nel 2020 dovranno essere comunque ripianate entro il 2025.

Fra le novità contenute nella Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 228/2021) si segnala la possibilità della sospensione delle perdite relative anche al 2021 e conseguente ripianamento delle stesse entro il 2026.