L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
La procedura caratterizzante la rottamazione dei ruoli inizia con una domanda presentata dal debitore a cui segue la liquidazione degli importi ad opera dell’Agente della riscossione.
La rottamazione si perfeziona solo se i pagamenti avvengono per l’esatto ammontare e nei termini previsti.
La domanda va presentata dal contribuente mediante l’applicazione informatica predisposta dall’Agente della riscossione. Il termine decadenziale per la domanda scade il 30.4.2023.
La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell’Agente della riscossione. Il termine per comunicare la liquidazione/il diniego di definizione scade il 30.6.2023.
Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c’è una tolleranza di cinque giorni.
Nella domanda occorre indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito (fermo restando il numero massimo di 18) e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.
Il contribuente può:
- decidere quali cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito rottamare;
- rottamare solo alcuni ruoli contenuti nella medesima cartella di pagamento;
- integrare, entro il 30.4.2023, la domanda presentata indicando ulteriori ruoli da rottamare, relativi alla medesima o a diverse cartelle di pagamento.