In materia di detrazioni edilizie, il DL 17.5.2022 n. 50 stabilisce che:
– per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari dalle persone fisiche di cui all’art.119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (in precedenza il termine era fissato al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus;
– la cessione “finale” dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020 è possibile per le banche e società del gruppo bancario a favore dei loro correntisti che sono anche “clienti professionali privati”. Ai sensi dell’art.57 co. 3 del DL 50/2022, questa cessione a correntisti “clienti professionali”, aggiuntiva o alternativa alle altre consentite dal medesimo art. 121 del DL 34/2020, può riguardare i crediti di imposta che si sono originati in forza di comunicazioni di esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di (prima) cessione del credito presentate telematicamente a decorrere dall’1.5.2022.