Con Ordinanza 3 maggio 2022, n. 13908, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di applicare sanzioni tributarie al contribuente, pur in assenza di danno erariale.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che, con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie, è necessario verificare concretamente, al fine di distinguere tra violazione formale e sostanziale, se la condotta del contribuente abbia arrecato un danno erariale incidendo sulla determinazione:
- della base imponibile;
- dell’imposta;
- del versamento del tributo.
Qualora tale pregiudizio non sussista, la violazione va considerata meramente formale, in quanto lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Infine, va evidenziato che la predetta verifica deve essere effettuata dal giudice di merito.