L’art. 18 del DL 36/2022 ha esteso, dall’1.7.2022, gli obblighi di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio ai soggetti in regime forfetario, a coloro che applicano il regime “di vantaggio”, alle associazioni sportive dilettantistiche, i quali abbiano superato il limite di compensi o ricavi pari a 25.000 euro su base annua.
Di conseguenza non dovrebbe più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l’esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, come aveva indicato la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019.
Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero, soggetto passivo d’imposta, si applicano ai forfetari le disposizioni di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 e, conseguentemente, viene emessa fattura senza addebito d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016).
In entrambi i casi nel file XML andrà utilizzato il codice natura “N2.1” (operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72).
Per le operazioni passive da soggetti non stabiliti in Italia, il soggetto forfetario ha l’obbligo di integrare la fattura ricevuta e di assolvere l’imposta con versamento diretto mediante F24, senza beneficiare del diritto alla detrazione. Sul piano documentale, i dati trasmessi via SdI saranno contraddistinti dai codici TD17, TD18 o TD19.