L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 6 ottobre 2022, ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative a cessione e tracciabilità dei crediti di imposta contenute nel Provvedimento 30 giugno 2022, alle imprese che hanno beneficiato dei crediti di imposta in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (D.L. n. 50/2022 art. 3-bis e D.L. n. 115/2022, art. 6 e 7).
In particolare, il Provvedimento prevede scadenze differenziate, a seconda del tipo di impresa che beneficia del credito di imposta, per la compensazione in F24 o per la comunicazione della cessione, che può essere effettuata una sola volta, salvo ulteriori cessioni a soggetti qualificati (banche, compagnie di assicurazione).
Il recente provvedimento dell’Agenzia ha inoltre approvato:
- il “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni dei bonus destinati ai settori della pesca e dell’agricoltura;
- le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche in sostituzione di quelle approvate con Provvedimento 30 giugno 2022.